Mercoledì, 23 Marzo 2016 17:40

Quanto dura un cosmetico?

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Per conoscere la durata di un cosmetico dobbiamo fare riferimento alle indicazioni presenti nell’etichetta del prodotto e non dobbiamo dimenticare che la loro “durabilità” , prima e dopo l’apertura, viene verificata attraverso appositi test.

La normativa stabilisce che se la data di durata minima del prodotto cosmetico è inferiore ai 30 mesi, questa vada necessariamente riportata in etichetta. Si tratta della data alla quale il prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimanere sicuro. Questo periodo va indicato con la dicitura “Usare preferibilmente entro …” seguita dall’indicazione di mese e anno. Se necessario, in etichetta sono precisate anche le condizioni da rispettare per garantirla.

L’indicazione della data di durata minima non è, invece, obbligatoria per i prodotti cosmetici che hanno una durata superiore ai 30 mesi. 

Cosa sono i metalli pesanti?

I metalli pesanti sono sostanze ampiamente diffuse nell’ambiente e presenti in piccole tracce anche nei cosmetici. In determinate dosi possono procurare effetti tossici sull’organismo.

Quando un cosmetico è sicuro?

Il Regolamento 1223/2009 stabilisce che tutti i prodotti cosmetici devono essere fabbricati, manipolati, confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute delle persone. I requisiti di sicurezza sono garantiti essenzialmente attraverso quattro meccanismi.

La normativa stabilisce che siano elencati, in appositi allegati, le sostanze che non possono essere utilizzate nei cosmetici e quelle il cui uso è consentito con particolari limitazioni (di dosi, condizioni e campo di impiego), dette liste negative. Mentre quelli che indicano gli ingredienti utilizzabili per specifiche funzioni (coloranti cosmetici,conservanti e filtri UV) sono definite liste positive. Tutt'altro discorso per i cosmetici biologici e naturali, che per definizione non contengono sostanze chimiche e per questo vanno sempre più di moda.

Per legge tutti i cosmetici, compresi i campioni gratuiti, possano essere immessi sul mercato soltanto se il contenitore a diretto contatto con il prodotto (contenitore primario) e la sua eventuale scatola (imballaggio) recano precise indicazioni in modo facilmente leggibile e visibile. Se il contenitore è di piccole dimensioni, alcune informazioni potranno essere reperibili su un foglio di istruzioni, o una fascetta o un cartellino allegati. 

L’etichetta deve contenere:

  • l’elenco degli ingredienti contenuti nel prodotto che sono riportati, dopo la parola INGREDIENTI o INGREDIENTS, in ordine decrescente di peso. In questo modo, i consumatori che presentano particolari allergie possono controllare se la sostanza alla quale sono allergici è presente in quel cosmetico;

  • l’elenco degli ingredienti può contenere, quando la loro concentrazione supera determinati limiti, anche alcune delle 26 sostanze identificate dal Comitato Scientifico per la Sicurezza del Consumatore dell’Unione Europea che spesso compongono le fragranze e che possono, più di altre, indurre reazioni allergiche.

  • la funzione del prodotto, scritta nella lingua ufficiale dello Stato nel quale è venduto il cosmetico: questo fa sì che il consumatore sappia a che cosa serve ciò che sta acquistando e non commetta errori in questo senso;

  • le avvertenze e le modalità d’uso, ovvero le istruzioni per un utilizzo corretto e sicuro del prodotto che tutelano il consumatore da possibili rischi.

Dall’11 luglio 2013 il Regolamento 1223/2009 ha sostituito la Direttiva europea sui cosmetici, apportando una serie di novità. Alcune riguardano proprio la sicurezza. In particolare, la nuova normativa, stabilisce che la valutazione di sicurezza del prodotto finito deve contenere anche una relazione in cui vengano esposte le motivazioni per le quali si ritiene un prodotto sicuro.

Letto 2559 volte Ultima modifica il Mercoledì, 23 Marzo 2016 19:12